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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 63/bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)

(1)  In caso di vendita forzata di abitazioni costruite, acquistate o recuperate, usufruendo delle agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, l’aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45, subentra nell’agevolazione edilizia e negli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata. Qualora l’aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, esso è obbligato a locare o ad alienare l’abitazione a persone in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45.

(2)  La facoltà di rinunciare all’agevolazione edilizia provinciale ai sensi dell’articolo 64 rimane salva. Qualora l’aggiudicatario non rinunci all’agevolazione edilizia, esso è considerato a tutti gli effetti della presente legge beneficiario di agevolazione edilizia.

(3)  In caso di vendita forzata di abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, l’aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di rispettare le disposizioni speciali di cui all’articolo 86. L’abitazione aggiudicata può essere pertanto alienata o locata e comunque occupata solamente da persone in possesso dei requisiti per essere assegnatarie di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.91)

91)
L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.