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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo decennio di durata del vincolo)     delibera sentenza

(1) Prima che sia decorso il primo decennio di durata del vincolo sociale l'abitazione agevolata può essere alienata o locata, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione proviniciale edilizia abitativa, nei seguenti casi:85) 

  1. se il beneficiario intende acquistare un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia;
  2. se il beneficiario intende trasferire la residenza in un altro comune nei casi previsti dal regolamento di esecuzione;
  3. se il beneficiario non più autosufficiente non è più in grado di abitare personalmente nell'alloggio;
  4. se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione del coniuge o del convivente more uxorio;86)
  5. se il beneficiario per gravi motivi familiari dia in locazione l'abitazione agevolata e in cambio ne prenda in locazione una adeguata al fabbisogno della famiglia;
  6. se il beneficiario proprietario di un maso chiuso, del quale l'abitazione agevolata costituisce parte inscindibile, intende cedere lo stesso ai sensi dell'articolo 21/a, comma 2, del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento del maso chiuso, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, contestualmente alla cessione del maso chiuso deve essere riservato a favore del beneficiario il diritto di usufrutto o di abitazione di un'abitazione adeguata;87)
  7. in caso di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.88)

(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), limitatamente al trasferimento della residenza nell'ambito del territorio provinciale, il beneficiario può essere autorizzato a trasferire l'agevolazione su un'altra abitazione che intende costruire o acquistare. L'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione comprende anche l'autorizzazione al trasferimento del vincolo di cui all'articolo 62 sulla nuova abitazione e alla cancellazione del vincolo sulla vecchia. Lo stesso vale nel secondo decennio di durata del vincolo; la relativa autorizzazione viene rilasciata dal direttore di ripartizione.

(2/bis) Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione al trasferimento del vincolo sulla nuova costruzione consente pure la cancellazione di tutti i vincoli annotati a carico della vecchia.89) 

(3) Nei casi di cui al comma 1, eccettuati i casi di trasferimento dell'agevolazione e del vincolo sul nuovo alloggio, l'alienazione viene autorizzata a condizione che l'acquirente sia in possesso dei requisiti per essere ammesso alla stessa agevolazione alla quale è stato ammesso l'alienante e che subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'alienante.

(4)  Se l’abitazione viene data in locazione nei casi di cui al comma 1, può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In caso contrario l’abitazione deve essere data in locazione all’IPES o alla persona nominata dal comune. Il canone non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L’alloggio deve essere locato fino alla decorrenza del vincolo ventennale di cui all’articolo 62. Se l’IPES o la persona nominata dal comune non prende in locazione l’alloggio, l’abitazione può essere data in locazione nel primo decennio, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad una famiglia in possesso dei requisiti per essere ammessa alla stessa agevolazione edilizia che ha ricevuto il proprietario dell’abitazione. Il proprietario ha diritto al rilascio dell’abitazione dopo almeno quattro anni, qualora dimostri la necessità di destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Per la locazione nel secondo decennio di validità del vincolo si applica l’articolo 62, comma 6.90)

(5)  La cessione della metà indivisa della proprietà dell’alloggio al coniuge può essere autorizzata in qualsiasi momento, se il coniuge del beneficiario è in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie ai sensi dell’articolo 45, con esclusione di quanto disposto al comma 1, lettera c). In seguito alla cessione della quota di comproprietà anche l’agevolazione viene trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale se entrambi i coniugi sono beneficiari e un coniuge intende cedere all’altro la sua metà indivisa. Lo stesso vale inoltre per i conviventi more uxorio.90)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 28.01.1998 - Vincolo di locazione o vendita di una abitazione agevolata - nozione di persone residenti in Provincia di Bolzano
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung - Berechnung der Zinsen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996 - Alloggio ammesso a contributo provinciale - alienazione solo in casi tassativi
85)
L'art. 63, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 18, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
86)
La lettera d) dell'art.63, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 12, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
87)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
88)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
89)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
90)
L'art. 63, commi 4 e 5, sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 13, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.