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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 62/ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)   delibera sentenza

(1)  AI fine di assicurare Ia correttezza, Ia trasparenza e l’efficienza della vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è istituita I’Agenzia per Ia vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

(2)  L’Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre Ia revoca e Ia riduzione dell’agevolazione, richiedere Ia restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al comma 5, l’Agenzia esercita le funzioni ivi previste.

(3)  L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

(4)  La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, approva lo statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.

(5)  I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell’edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio dell’Agenzia per l’accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata e per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia. La natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite convenzioni che i comuni stipuleranno con l’Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese.

(6)  Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

(7)  L’Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le informazioni necessari allo svolgimento del servizio e

  1. collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell’assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti per legge;
  2. cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

(8)  L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità. 84)

massimeDelibera 13 maggio 2013, n. 696 - Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1872 del 09.12.2013)
84)
L'art. 62/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.