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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)           delibera sentenza

(1) Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata.

(2) Qualora il vincolo sociale ventennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo, o in base ad un decreto del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.  Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al presente comma possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 76)

(3) Il vincolo decorre dalla data della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(4) Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l'abitazione agevolata deve essere occupata in modo stabile ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari; inoltre l'abitazione non può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo per l'ammortamento di mutui stipulati per la costruzione, l'acquisto o il recupero dell'abitazione stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato alla costruzione, acquisto o recupero dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile.77) 

(5) Per le abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata l'importo del mutuo ipotecario non può essere superiore al 100 per cento del valore convenzionale dell'abitazione, come definito dall'articolo 7. Agli effetti del presente comma si considerano abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata esclusivamente quelle a carico delle quali è tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 27 o 28 della legge provinciale 15 agosto 1972, n. 15, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, o di cui al combinato disposto degli articoli 86 e 62. Per tutte le altre abitazioni l'importo del mutuo ipotecario può ammontare al 150 per cento del valore convenzionale dell'abitazione.78) 

(6) Nel secondo decennio di durata del vincolo è ammessa, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazione all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione agevolata senza i limiti previsti dai commi 4 e 5. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L'alienazione è autorizzata a condizione che l'acquirente subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto anticipatamente. L'autorizzazione da parte del direttore di ripartizione deve essere concessa entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorizzazione non venga concessa entro il predetto termine, può essere sostituita da una dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia responsabile per l'osservanza dell'obbligo di alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali l'abitazione a favore di persone aventi i requisiti richiesti.79) 

(7) Nel secondo decennio di durata del vincolo può anche essere concessa l'autorizzazione a cedere la nuda proprietà dell'alloggio. Qualora l'abitazione sia stata realizzata su un'area espropriata per l'edilizia abitativa agevolata, la nuda proprietà può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di terreno agevolato nel relativo comune.

(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 5, 6 e 7.

(9) Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non locata dell'abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata se la richiesta non viene respinta entro 90 giorni.80) 

(10) Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado.81) 

(11) Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione dell'agevolazione edilizia.82) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale - controversia - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale ventennale - vendita forzata
massimeDelibera 29 settembre 2003, n. 3347 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn
76)
L'art. 62, comma 2, è stato così integrato dall'art. 15, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
77)
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
78)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
79)
Il comma 6 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
80)
Il comma 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
81)
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
82)
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.