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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 60/bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio)

(1)  Le misure di sostegno aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f), sono concesse solo nel caso in cui il richiedente è in possesso dei requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario. La concessione dell’agevolazione di cui al presente articolo comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62.74)

74)
L'art. 60/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.