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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o ampliamento)

(1) Chi ha ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata.

(2) Per l'abitazione non adeguata trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), e comma 2.

(3) L'ammontare dell'agevolazione è commisurato alla differenza calcolata a norma dell'articolo 46, comma 4.