(1) Chi ha ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata.
(2) Per l'abitazione non adeguata trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), e comma 2.
(3) L'ammontare dell'agevolazione è commisurato alla differenza calcolata a norma dell'articolo 46, comma 4.