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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 55 (Importo del mutuo)   delibera sentenza

(1) L'importo del mutuo per nuova costruzione deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

  1. 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione;
  2. 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire.

(2) L'importo del mutuo per l'acquisto deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

  1. 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione e aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione;
  2. 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;
  3. 75 per cento del prezzo di acquisto.

(3) L'importo del mutuo per il recupero deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

  1. 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione;
  2. 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;
  3. 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'intervento di recupero.

(4) In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, al costo di costruzione si applicano i coefficienti per la determinazione dei valori attuali del diritto di usufrutto al tasso di interesse legale. Il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta ed i vincoli di edilizia abitativa agevolata annotati sulla nuda proprietà.

(5) Per richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), il mutuo, in deroga alle disposizioni del comma 1, lettera a), del comma 2, lettera a), e del comma 3, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione oggetto dell'agevolazione.

(6) Qualora con il richiedente convivano i suoi genitori, gli importi dei mutui previsti ai commi 1, 2 e 3 vengono rispettivamente aumentati di 20 o di 30 milioni di lire, qualora uno o entrambi i genitori convivano con il richiedente da almeno due anni e il richiedente si obblighi ad accogliere i genitori nell'abitazione agevolata.

(6/bis)  Se il richiedente s’impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell’articolo 41, comma 3/bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all’articolo 62.69) 

(7) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del mutuo agevolato è aumentato fino al 25 per cento.

(8) I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati dalla Giunta provinciale, fermo restando il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione di un alloggio con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati convenzionali.

massimeDelibera N. 3566 del 06.10.2008 - Edilizia abitativa agevolata: comma 8 dell'articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - determinazione degli importi massimi dei mutui
69)
Art. 55, comma 6/bis, è stato prima inserito dall'art. 11 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.