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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)   delibera sentenza

(1) Agli appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, che raggiungono almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, viene concesso un contributo per interessi su un mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. La durata del mutuo è di 15 anni. A questa si aggiunge un periodo di prefinanziamento e di preammortamento per una durata non superiore a due anni.

(2) L'ammontare del contributo per interessi viene stabilito nel programma di interventi di cui all'articolo 6.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario