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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)        delibera sentenza

(1) Per la concessione di mutui senza interessi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), è istituito il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata. A questo fondo affluiscono i mezzi previsti nell'annuale programma di interventi di cui all'articolo 6 per i tipi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), i rientri dei mutui concessi da questo fondo, i ricavi dalle obbligazioni acquistate dal comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 9/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 76 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, nonché tutti i rientri dei mutui dal fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.  Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1/bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 65)

(1/bis) Al fondo di rotazione di cui al comma 1 affluiscono altresì tutti gli importi dovuti all'amministrazione provinciale in seguito alla rinuncia alle agevolazioni edilizie, all'annullamento o alla revoca delle stesse.66) 

(1/ter) La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo.  Il fondo può essere cofinanziato anche da altri soggetti pubblici e privati. La gestione del fondo può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati, ai quali si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del presente articolo. I costi di gestione del mutuo a tasso agevolato sono a carico della Provincia nella misura indicata nella convenzione. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), nonché le modalità di gestione. L’accesso al fondo è finalizzato esclusivamente all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale. I mutui agevolati sono concessi ai richiedenti indipendentemente dal loro reddito e patrimonio. Per poter accedere al mutuo agevolato, il richiedente deve documentare un periodo di risparmio di almeno 8 anni vincolato al modello di risparmio edilizio. 67)

(2) Il servizio di gestione del fondo di rotazione può essere affidato ad uno o più istituti di credito o enti di rappresentanza degli stessi operanti in Alto Adige, che dispongano di adeguate strutture per la concessione di mutui a lungo termine.

(3) Condizione per l'ammissione al servizio di gestione del fondo di rotazione è la disponibilità degli istituti di credito ad offrire a larghi strati della popolazione forme di risparmio edilizio e comunque di concedere a beneficiari di mutui dal fondo di rotazione mutui aggiuntivi di durata non inferiore a dieci anni.

(4) Le ulteriori condizioni per accedere alla gestione del fondo di rotazione sono disciplinate dalla Giunta provinciale in una convenzione-tipo, cui possono aderire i singoli istituti di credito. Nella convenzione dovrà essere stabilito in particolare:

  1. l'obbligo di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti di credito nei confronti della Provincia;
  2. le modalità di erogazione dei mutui;
  3. le condizioni per la concessione di eventuali mutui aggiuntivi e prefinanziamenti;
  4. la commissione spettante agli istituti di credito per la gestione del fondo;
  5. le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti in caso di annullamento o revoca della concessione del mutuo o di morosità nel pagamento delle singole rate da parte del beneficiario;
  6. le disposizioni dettagliate sulle forme di risparmio edilizio.

(5) I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono firmati dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario da lui delegato. Esso cura anche la conservazione dei contratti.68) 

massimeDelibera Nr. 2800 vom 23.11.2009 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3110 del 30.12.2009)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002 - Edilizia abitativa agevolata - gestione del fondo di rotazione - legittimazione attiva dell' istituto di credito escluso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 29.05.1998 - Mutui agevolati - Raiffeisenverband Südtirol - non svolge funzioni di carattere bancario
65)
L'art. 52, comma 1, è stato così integrato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
66)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.
67)
L'art. 52, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14, e poi così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
68)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.