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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 51 (Tipi di agevolazione)

(1) Le agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della propria abitazione per il fabbisogno abitativo primario consistono:

  1. nella concessione di mutui senza interesse di durata quindicennale o ventennale;
  2. nella concessione di contributi per interessi costanti su mutui di durata quindicennale;
  3. nella concessione di contributi decennali costanti;
  4. nella concessione di contributi a fondo perduto.