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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 50/bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia)

(1)  Entro un anno dai termini indicati all’articolo 50, per l’ultimazione ed occupazione dell’abitazione deve essere annotato nel libro fondiario, a carico dell’abitazione agevolata, il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata e deve essere presentata la documentazione richiesta dal regolamento di esecuzione relativamente all’erogazione dell’agevolazione edilizia.

(2)  Su richiesta del beneficiario, dalla quale devono risultare i motivi che hanno reso impossibile il rispetto del termine, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario.

(3)  Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa dispone la decadenza dall’agevolazione edilizia. Il beneficiario è tenuto al rimborso degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali.64)

64)
L'art. 50/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.