(1) Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati la concessione edilizia in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquisto, nonché la documentazione prevista con regolamento di esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai sensi della legge urbanistica provinciale sia richiesta una dichiarazione asseverata del progettista, è sufficiente la prova che la dichiarazione asseverata è stata presentata al comune.
(2) Possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie per l'acquisto anche i richiedenti che abbiano già stipulato il contratto definitivo di acquisto, purché la domanda venga presentata entro sei mesi dalla registrazione del contratto di acquisto.