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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 48 (Termini di presentazione delle domande)

(1) Le domande di agevolazione edilizia possono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa tutto l'anno.

(2) La Giunta provinciale può disporre che venga sospesa la presentazione delle domande per determinati periodi.

(3) Le domande vengono ammesse correntemente secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande non ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente presentate.

(4)  La Giunta provinciale può stabilire, anche a modifica o integrazione di quanto disciplinato nei commi precedenti, ulteriori modalità e criteri per la presentazione delle domande di agevolazione per le categorie degli interventi di cui all’articolo 2, anche tramite la predisposizione di graduatorie. La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risorse finanziarie. 62)

62)
L'art. 48, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.