(1) Agli effetti della presente legge concorrono a comporre il nucleo familiare il richiedente, il coniuge ovvero la persona convivente con il richiedente in una relazione more uxorio e, purché conviventi, i discendenti in linea retta minori, nonché quelli tra i 18 e 25 anni di età che siano studenti e fiscalmente a carico; concorrono anche i genitori e i suoceri conviventi con il richiedente alla data di presentazione della domanda da almeno un anno. Ai figli minori sono equiparati i figli in situazione di handicap ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46.
(2) Per figli si intendono anche i minori in affidamento giudiziale.50)