(1) L'abitazione si considera adeguata quando la superficie utile abitabile della stessa non sia inferiore a 28 metri quadrati per una persona, aumentati di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Su richiesta motivata la superficie abitabile può essere aumentata per persone costrette su una sedia a rotelle e per coloro che necessitano di personale assistente.
(2) Si considera facilmente raggiungibile l'abitazione che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente.
(3) Non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie abitazioni che in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare risultino sovraffollate ai sensi del regolamento di esecuzione.