(1) Sono considerate abitazioni economiche le abitazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), e non più di dieci vani abitabili, oltre i locali accessori, e comunque una superficie utile abitabile non superiore a 160 metri quadrati.
(2) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni economiche possono essere previste con regolamento di esecuzione.
(3) Per motivi di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi si può derogare alle prescrizioni di cui al comma 1.