In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 42 (Abitazioni economiche)   delibera sentenza

(1) Sono considerate abitazioni economiche le abitazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), e non più di dieci vani abitabili, oltre i locali accessori, e comunque una superficie utile abitabile non superiore a 160 metri quadrati.

(2) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni economiche possono essere previste con regolamento di esecuzione.

(3) Per motivi di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi si può derogare alle prescrizioni di cui al comma 1.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998