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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 41 (Abitazioni popolari)    delibera sentenza

(1) Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve:

  1. avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);
  2. costituire un'abitazione indipendente;
  3. soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia;
  4. comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.

(2) Sono considerate popolari anche le abitazioni costruite in base a concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52(30 dicembre 1978), la cui superficie utile abitabile non sia superiore a 130 metri quadrati, purché sussistano le altre caratteristiche di abitazione popolare di cui al comma 1.

(3) Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15 metri quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto.

(3/bis)  In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata. 48)

(4) In caso di recupero di abitazioni si può derogare per motivi di tutela monumentale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e d).

(5) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale". In caso di nuova costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione.49) 

(6) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, locali costituenti un'autonoma unità immobiliare destinati all'esercizio professionale di attività di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, da parte del richiedente o del coniuge convivente. Se si tratta di attività di prestazione di servizi, la superficie utile di questi locali non può superare quella dell'abitazione agevolata; questa limitazione non ha luogo in caso si tratti di attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici".

(7) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni popolari possono essere stabilite con regolamento di esecuzione.

(8) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario possono essere ammessi anche proprietari di abitazioni situate in edifici nei quali il proprietario esercita da almeno cinque anni l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, l'attività di agriturismo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ovvero svolgano professionalmente l'attività ricettiva di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2031 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 41, comma 3-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'aumentato fabbisogno abitativo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
48)
L'art. 41, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
49)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.