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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 38 (Tipologia ed entità del sussidio di emergenza)

(1) Il sussidio d'emergenza consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto o di al massimo tre contributi annuali costanti; può essere concesso se con questo sussidio sia presumibile che sia assicurata stabilmente la proprietà dell'alloggio per la famiglia.

(2) L'entità del sussidio di emergenza non può superare complessivamente il 10 per cento del valore convenzionale dell'alloggio, calcolato ai sensi dell'articolo 7.

(3) Qualora a carico dell'abitazione oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 non sia già annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 62, deve essere effettuata l'annotazione di tale vincolo, purché l'agevolazione superi il 5% del valore convenzionale dell'abitazione.