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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 34 (Contributi per l'acquisto e l'urbanizzazione di aree edificabili)

(1) I contributi a fondo perduto per l'acquisto delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), sono depositati dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa in base al decreto del Presidente della giunta provinciale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

(2) I contributi a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), vengono concessi dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa in base al progetto delle opere regolarmente approvato.