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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 33 (Presentazione delle domande e documentazione)   delibera sentenza

(1) Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31 devono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa entro 180 giorni dall'evento calamitoso.

(2) Le domande devono essere corredate da un verbale di accertamento redatto, in contraddittorio con gli interessati, dall'ufficio tecnico comunale competente, nel quale è indicata la consistenza numerica e la destinazione, prima dell'evento, dei vani dell'immobile distrutto o danneggiato e l'ammontare della spesa presunta per le opere di ripristino. Al medesimo fine può essere prodotto il verbale eventualmente redatto dai funzionari dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso e sempreché contenga i predetti dati.

(3) Sulla base della documentazione di cui al comma 2 l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone la concessione del contributo in favore degli aventi diritto.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - fondo per interventi di emergenza - perentorietà del termine di domanda