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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 32 (Cause di esclusione)

(1) Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a):

  1. i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge urbanistica provinciale e per i quali non è stata rilasciata nessuna concessione edilizia in sanatoria;
  2. chi non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b);
  3. i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e);41)
  4. i proprietari di un'abitazione per la quale il danno causato dall'evento calamitoso, compreso quello derivante dalla perdita di mobilia, arredamenti, vestiari e suppellettili, è inferiore al 4 per cento del costo di costruzione convenzionale; questa causa di esclusione non opera qualora il reddito complessivo familiare del proprietario sia inferiore al minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

(2) Le cause di esclusione di cui al comma 1 non si applicano qualora l'alloggio riparato o ricostruito sia convenzionato ai sensi dell'articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Il contributo a fondo perduto non può superare in tal caso il 30 per cento dei costi riconosciuti ammissibili. Se l'abitazione era locata prima dell'evento calamitoso, al conduttore deve essere concesso il diritto a rientrare nell'alloggio.

41)
La lettera c) dell'art. 32, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.