(1) Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a):
(2) Le cause di esclusione di cui al comma 1 non si applicano qualora l'alloggio riparato o ricostruito sia convenzionato ai sensi dell'articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Il contributo a fondo perduto non può superare in tal caso il 30 per cento dei costi riconosciuti ammissibili. Se l'abitazione era locata prima dell'evento calamitoso, al conduttore deve essere concesso il diritto a rientrare nell'alloggio.