In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 30 (Destinazione del fondo)    delibera sentenza

(1)  È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi. 37) 

(1/bis)  L’accertamento di una situazione d’emergenza di cui al comma 1 è effettuato, in caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo i fabbricati urbani, dalla conferenza dei servizi coordinata dall’Ufficio provinciale Protezione civile. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti Ripartizioni provinciali e dei seguenti Uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ripartizione Edilizia abitativa, Ufficio Geologia e prove materiali e Ufficio Protezione civile. 38)

(2) Il fondo è destinato:

  1. alla concessione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani, purché abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari o economiche;
  2. alla costruzione di case popolari a totale carico della Provincia, da assegnarsi in locazione alle famiglie indigenti e rimaste senza tetto;
  3. all'acquisto di case di abitazione che non abbiano le caratteristiche di abitazioni di lusso, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto;
  4. alla concessione di contributi ai comuni per l'acquisto e l'urbanizzazione primaria di aree edificabili necessarie per la ricostruzione di fabbricati distrutti;
  5. alla concessione di contributi "una tantum" a famiglie;
  6. alla concessione di contributi per l'esecuzione di interventi di sicurezza geotecnica per costruzioni residenziali che si rendono necessari in seguito ad eventi calamitosi.39)

(3) La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui al comma 2, lettera a), ove per ragioni di sicurezza non possa avvenire nella stessa posizione, può essere effettuata in altra sede nell'ambito del comune colpito dall'evento calamitoso.

(4) Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l'individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano urbanistico comunale i termini previsti nella legge urbanistica provinciale sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dai comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al comune l'area su cui insisteva il fabbricato distrutto.

(5) I lavori da eseguirsi a norma del presente capo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per l'espropriazione delle aree eventualmente necessarie per la ricostruzione trova applicazione l'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - fondo per interventi di emergenza - perentorietà del termine di domanda
37)
L'art. 30, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
38)
L'art. 30, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
39)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 15, comma 12, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.