(1) Al fine di eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 mette a disposizione importi destinati al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia, nonché alla realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori nei comuni ladini e nei comuni di Bolzano, Bressanone e Brunico.203)
(2) L'esecuzione di interventi di riordino urbanistico nelle "Viles" è di competenza dei comuni. A tale scopo per le "Viles" devono essere predisposti piani di recupero o piani di attuazione. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, per le "Viles" rimangono fermi i vincoli paesaggistici. Se gli interventi di riordino urbanistico progettati hanno per oggetto esclusivamente l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si prescinde dalla previa approvazione di un piano di recupero o di attuazione.
(3) I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 76 sono concessi anche per la redazione dei piani di recupero e piani di attuazione.
(4) La costruzione di case albergo per lavoratori e studenti viene inserita nei programmi di costruzione dell'IPES. L'esecuzione dei lavori di realizzazione e la gestione delle suddette case albergo per studenti e lavoratori possono essere anche affidate, sulla base di una convenzione con l'IPES, a una cooperativa o a un ente senza scopo di lucro locali, i cui obiettivi statutari tengano conto dei problemi abitativi e di lavoro dei ladini.204)
(5) Qualora per la realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori sia previsto l'acquisto di edifici esistenti, il prezzo di acquisto non può essere superiore alla indennità di esproprio determinata dall'ufficio estimo provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.205)