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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 135 (Ammissione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge)

(1) Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi previgenti in materia di edilizia abitativa agevolata sono ammesse alle agevolazioni edilizie in base alla normativa vigente alla data della presentazione della domanda.

(2) Beneficiari di agevolazioni edilizie, ai quali prima dell'entrata in vigore della presente legge è stata assegnata dal comune un'area edificabile destinata all'edilizia abitativa agevolata ed a carico della quale è già annotato il vincolo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono essere ammessi all'agevolazione edilizia per la costruzione di un'abitazione senza l'annotazione del vincolo sociale di cui all'articolo 62.195) 

(3) Per le abitazioni per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, può essere annotato nel libro fondiario il menzionato vincolo.196) 

195)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
196)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.