(1) La dichiarazione di inabitabilità a tutti gli effetti di una casa o parte di essa per motivi di sanità o di sicurezza o in seguito a calamità naturali spetta al sindaco, il quale deve conformarsi al parere di una commissione composta:
(2) Il provvedimento del sindaco deve essere comunicato al Presidente della giunta provinciale. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, la quale può annullarlo anche d'ufficio sentito il competente servizio per l'igiene e la sanità pubblica o la Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico, entro il termine perentorio di 60 giorni.
(3) Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i criteri di determinazione dell'inabitabilità per motivi di sanità e di sicurezza; l'osservanza di tali criteri deve risultare dalla dichiarazione di inabitabilità.