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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 128 (Individuazione di nuove aree per l'edilizia abitativa agevolata)

(1) In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge urbanistica provinciale, i comuni nei quali sono esaurite le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nell'ambito delle zone di espansione possono individuare mediante variante al piano urbanistico comunale nell'ambito di zone di completamento o dei centri storici aree inedificate di una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati.

(2) Nella delibera di individuazione i comuni devono stabilire gli indici urbanistici per l'edificazione della zona. Alle zone così individuate si applicano le disposizioni degli articoli 24, 34, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge urbanistica provinciale e degli articoli 79, 80 e 81 della presente legge.