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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 124 (Piani di vendita)

(1) Ai fini della cessione in proprietà di alloggi destinati alla locazione l'IPES redige piani triennali per la vendita di abitazioni. I piani triennali sono soggetti ad approvazione della Giunta provinciale. In sede di redazione dei piani di vendita va data la preferenza a quegli edifici nei quali già una parte delle abitazioni è stata ceduta in proprietà ai conduttori.

(2) Scopo dei piani di vendita è quello di alienare interi edifici.

(3) Se un edificio è stato inserito in un piano di vendita l'IPES può assegnare in cambio a quei conduttori che non richiedono la cessione in proprietà un altro alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia. Le spese di trasferimento sono a carico dell'IPES, che sopperisce alle corrispondenti spese col ricavato dai canoni di locazione.

(4) Per persone in situazione di handicap e persone con più di 65 anni non trova applicazione il disposto del comma 3. Queste persone conservano il diritto di continuare ad abitare l'abitazione come conduttori, finché non si verifichino altre circostanze che giustifichino la revoca dell'assegnazione. Dopo il decesso di questi conduttori, le persone che hanno diritto a succedere nell'assegnazione o nel contratto di locazione possono dichiarare entro 90 giorni di voler acquistare l'abitazione. Qualora non dichiarino di voler acquistare l'abitazione, trova per essi applicazione il disposto del comma 3.

(5) Le abitazioni che non vengono acquistate dai conduttori aventi titolo possono essere vendute ad altri conduttori dell'IPES, che hanno dichiarato di voler acquistare l'abitazione da essi occupata, la quale non è stata però inserita nel piano di vendita.

(6) Al fine di rispettare la quota massima indicata dall'articolo 122 deve essere tenuto conto, nella redazione dei piani di vendita, anche del numero delle abitazioni vendute negli anni precedenti ai sensi della presente legge. Il numero delle abitazioni destinate alla vendita nei singoli programmi non può essere superiore a quello delle abitazioni costruite o acquistate nei precedenti tre anni.

(7) Le norme dettagliate per la redazione e per l'attuazione dei piani di vendita sono soggette a disciplina con regolamento di esecuzione.