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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 27 (Contributi all'IPES)

(1) I contributi in conto capitale e i contributi costanti pluriennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), perseguono la finalità di incrementare il patrimonio edilizio dell'IPES, costituito da abitazioni destinate in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito, alle categorie speciali o alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, e da case-albergo per lavoratori, studenti, persone in situazione di handicap, persone separate/divorziate in difficoltà da un punto di vista sociale e particolari categorie sociali.31) 

(2) L'incremento del patrimonio edilizio dell'IPES si attua mediante:

  1. la costruzione o l'acquisto di fabbricati residenziali o l'acquisto di edifici suscettibili di recupero;
  2. la manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in amministrazione;
  3. la presa in locazione a lungo termine di immobili adatti al recupero di abitazioni.

(3) Possono essere acquistate abitazioni solamente se non sono occupate e se le loro caratteristiche corrispondono alle esigenze dell'IPES.

(4) Per l'attuazione del programma di costruzione possono anche essere acquistati edifici adatti al recupero di abitazioni ma parzialmente occupati da locatari in possesso dei requisiti per essere assegnatari di abitazioni in locazione dell'IPES. L'acquisto di dette abitazioni deve essere previamente autorizzato dall'assessore provinciale competente e deve inoltre essere fornita la prova che, dopo l'esecuzione dei lavori di recupero, il numero di abitazioni recuperate per una nuova assegnazione sia pari al triplo di quelle occupate dai vecchi locatari.

(5) L'IPES accantona in un conto speciale l'ammontare annuo dei canoni di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e delle imposte, nonché l'ammontare annuo netto dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà della Provincia ad esso affidati in amministrazione.

(6) Nel programma di interventi di cui all'articolo 6 è prevista l'utilizzazione dei mezzi depositati nel conto speciale per le finalità di cui al presente articolo.

(7) Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione, l'IPES può stipulare mutui con istituti bancari previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale. La Giunta provinciale assume la garanzia per i mutui stipulati dall'IPES. All'ammortamento delle rate di mutuo l'IPES provvede con i mezzi depositati nel conto speciale. Qualora i mezzi depositati nel conto speciale non fossero sufficienti, si provvede nel programma di interventi di cui all'articolo 6.

(8) Nel determinare l'ammontare dei contributi all'IPES si tiene anche conto degli importi ricavati dalla cessione in proprietà degli alloggi dell'IPES stesso.

31)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.