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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 23 (Presa in locazione di abitazioni da parte dell'IPES)

(1) Per assolvere agli incarichi previsti dalle relative disposizioni di legge, l'IPES può prendere in locazione sul libero mercato abitazioni idonee alle proprie esigenze.

(2) Il canone di locazione non può essere superiore al canone provinciale.

(3) La spesa per la presa in locazione delle abitazioni viene coperta col ricavato dei canoni di locazione; qualora i ricavi dai canoni di locazione non fossero sufficienti, si provvede nel programma di interventi di cui all'articolo 6.