(1) Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma speciale di costruzione dell'IPES.
(1/bis) Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l’intera durata della degenza ospedaliera. 26)
(2) I criteri per l'assegnazione delle abitazioni e per l'ammissione alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta provinciale.27)