In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 118 (Assegnazione delle abitazioni degli enti pubblici previdenziali)

(1) Gli enti pubblici previdenziali che dispongono di abitazioni costruite con fondi dello Stato devono denunciare all'IPES entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la loro relativa consistenza immobiliare.

(2) Qualora un'abitazione si renda libera per la riassegnazione, gli enti di cui al comma 1 devono denunciarlo all'IPES entro 30 giorni.

(3) Il Presidente dell'IPES comunica all'ente entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia il conduttore con cui deve essere stipulato il contratto di locazione.