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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 115 (Contratto di locazione con canone provinciale)

(1) Il locatario nei cui confronti sussistono i presupposti per revocare l'assegnazione dell'alloggio per superamento del limite di reddito di cui all'articolo 110, comma 1, lettera f), può evitare la revoca dell'assegnazione dell'alloggio se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.

(2) Qualora il reddito complessivo familiare del locatario superi il limite di reddito indicato all'articolo 58, comma 1, lettera c), questi può continuare a rimanere nell'abitazione se paga all'IPES un canone che supera il canone provinciale del 20 per cento.

(3) La revoca dell'assegnazione dell'abitazione nei confronti dei locatari indicati ai commi 1 e 2 può essere disposta, previa autorizzazione della Giunta provinciale, qualora nel relativo comune si trovino domande di assegnazione di abitazioni, che non hanno potuto essere prese in considerazione da più di due anni.