(1) L'assegnazione dell'abitazione viene annullata con decreto del Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, nei seguenti casi:
(2) A tale scopo l'assegnatario viene avvisato con lettera raccomandata delle circostanze che possono giustificare il provvedimento, e gli viene assegnato un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti.
(3) L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
(4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento, l'interessato può proporre ricorso contro il provvedimento di annullamento all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale.