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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 108 (Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

(1) In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'IPES modifica se del caso l'assegnazione dell'abitazione e provvede alla voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In mancanza di pronuncia giudiziale in merito, il Presidente dell'IPES assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole, a condizione che quest'ultimo abiti stabilmente nell'alloggio.

(2) Al momento della voltura del contratto l'IPES verifica che non ci siano per il successore e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni che impediscano l'ulteriore permanenza nell'alloggio.