(1) In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'IPES modifica se del caso l'assegnazione dell'abitazione e provvede alla voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In mancanza di pronuncia giudiziale in merito, il Presidente dell'IPES assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole, a condizione che quest'ultimo abiti stabilmente nell'alloggio.
(2) Al momento della voltura del contratto l'IPES verifica che non ci siano per il successore e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni che impediscano l'ulteriore permanenza nell'alloggio.