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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 96 (Commissione di assegnazione)

(1)  L’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione delle abitazioni dell’IPES e di quelle affidate in amministrazione all’IPES spetta ad una commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.

(2)  La Commissione si compone di tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.

(3)  La Commissione di assegnazione rimane in carica fino alla durata in carica del Consiglio di amministrazione dell’IPES.

(4)  I membri della Commissione per l’assegnazione sono esclusi dall’assegnazione di alloggi. 156) 

156)
L'art. 96 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.