(1) I contributi a cooperative di garanzia per l'acquisto della casa previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera N) vengono concessi a norma della legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40, a cooperative di garanzia già esistenti all'entrata in vigore della presente legge. Le cooperative di garanzia già esistenti devono obbligarsi a non assumere nessuna nuova garanzia e a cessare la loro attività con l'estinzione delle garanzie già assunte.