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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)    delibera sentenza

(1)  Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera H).

(2)  In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio.

(3)  In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.

(4)  In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso.

(5)  Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 81.

(6)  Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.

(7)  I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree.

(8)  L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi impegni.

(9)  Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo.

(10)  Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

(11)  L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, esse sono destinate all’edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alle società e agli enti senza finalità di lucro è concesso, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, un finanziamento per l’acquisto di aree non edificate idonee all’edificazione. Il finanziamento deve essere restituito entro 90 giorni dall’avvenuta assegnazione dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso allo stesso, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.

(12)  L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. I pareri vincolanti del comune e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, la Giunta provinciale, su richiesta dell'IPES, approva definitivamente la modifica del piano urbanistico comunale.

(13)  L’assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree idonee all’edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia.

(14)  I finanziamenti concessi ai comuni devono essere restituiti interamente entro quattro anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i finanziamenti non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su motivata richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato di un anno. Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’IPES, i finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti.

(15)  I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.

(16)  I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 143)

massimeDelibera N. 372 del 14.03.2011 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto
143)
L'art. 87 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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