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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 6 (Pubblicazione - Esame CE)

(1) La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo la decisione favorevole della commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.8)

8)
A seguito della comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale IV - concorrenza del 19 giugno 1997, secondo la quale le provvidenze in favore dei rifugi alpini di cui alla legge provinciale in oggetto non ricadono nel disposto dell'articolo 92 del trattato CE, ai sensi del punto 2.1) della disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese (GUCE-C213 del 23 luglio 1996) e, quindi la presente legge non avrebbe dovuto dar luogo a notifica alla Commissione, con nota del 1° luglio 1997, prot. n. 39.1/11.02.06/652-5, il Presidente della giunta provinciale ha ritirato la notifica stessa.