(1) I contributi e le agevolazioni finanziarie da concedersi a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari strutturali sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell’ammontare indicati dai programmi operativi medesimi. 37)
(2) Per il periodo di programmazione 2007- 2013, nel caso di progetti approvati e regolarmente documentati ma non certificati, in quanto risultati non strettamente aderenti alle condizioni di ammissibilità o agli obiettivi dei programmi operativi dei fondi strutturali, la Giunta provinciale è autorizzata a disporne il finanziamento a carico del bilancio provinciale, a condizione che le attività siano state realizzate nel rispetto delle leggi, integralmente, in modo corretto e risultino di evidente interesse pubblico. 38)