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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

12/bis (Formazione delle graduatorie)       delibera sentenza

(1)  La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:

  • a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;
  • b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento nonché coloro che hanno titolo all’inserimento secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;32)
  • b/bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe di concorso o posto di organico, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato determinato previsionalmente. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo all’inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera b). 33)
  • c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo;
  • d) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica;
  • d/bis a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie; 34)
  • e) 35)36)

(2)  Le graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015. 37)

massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
32)
L'art. 12/bis, comma 1, lettera b) è stata così sostituita dall'art. 37, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
33)
La lettera b/bis dell'art. 12/bis, è stata inserita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
34)
L'art. 12/bis, comma 1, lettera d/bis, è stata inserita dall'art. 1, comma 6, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
35)
Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
36)
La lettera e) dell'art. 12/bis, comma 1, è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 26
37)
L'art. 12/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
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