(1) Tutti i capi delle specie di cui all'articolo 1 sono identificati a cura dell'Associazione mediante l'apposizione di una marca auricolare e/o tatuaggio o altro sistema ausiliario entro venti giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questo lasci l'azienda di nascita.
(2) Per gli animali provenienti da territorio extraprovinciale è acquisito il contrassegno già apposto. Ove questo non esista, si provvede all'identificazione di cui al comma 1.
(3) L'Associazione trasmette mensilmente al Servizio veterinario provinciale l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione.8)