(1) Ove, per disposizione espressa di norma provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino cause di forza maggiore o esigenze di istruttoria di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ad istituti universitari, a persone professionalmente esperte nel settore, ovvero può procedere indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni tecniche.
(2) Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato cause di forza maggiore o esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 19.
(3) La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da organi od enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.