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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 2 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)                                                 delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, società ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi. 5) 6)

(1/bis)  Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione. 7)

(1/ter)  Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni. 8) 

(2)  Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la medesima iniziativa.

(2/bis)  Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori. 9)

(2/ter)  Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. 10)

(3)  Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione.5)

(4)  Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali. 11)

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5)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
6)
L'art. 2, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
7)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
8)
L'art. 2, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
9)
L'art. 2, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
10)
L'art. 2, comma 2/ter è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
11)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
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