(1) Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, contributi agli investimenti. Con questi contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.
(2) In deroga alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, l’assegnazione di cui all’articolo 5 della stessa legge ammonta fino al 25 per cento. Le regole sulla resa dei conti sono stabilite con regolamento di attuazione.
(3) I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione, le norme di transazione per la nuova disciplina sugli investimenti, nonché i dettagli e le procedure per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2. 10)