Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1992, n. 52.
(1) Per la concessione dei mutui e dei prestiti partecipativi, è istituito presso l’amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.
(2) La gestione dei mutui e dei prestiti partecipativi concessi sul fondo di rotazione può essere affidata a istituti e aziende di credito o a enti a totale partecipazione pubblica che abbiano per statuto la promozione dell’innovazione delle imprese sul territorio provinciale.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui e dei prestiti, i tempi massimi per l’erogazione degli stessi e dei finanziamenti a essi connessi nonché il compenso per il servizio, le garanzie richieste, l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.3)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 49, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.