(1) La Giunta provinciale è autorizzata a istituire istituti di alta formazione volti alla formazione di tecnici ed esperti con elevate competenze tecnico-professionali con riferimento ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.
(2) Gli istituti di alta formazione fanno parte del sistema di formazione professionale della provincia ai sensi della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.
(3) La Giunta provinciale disciplina con regolamento i corsi di studio, i piani di studio e le procedure degli esami degli istituti di alta formazione.
(4) I corsi degli istituti tecnici superiori hanno la durata massima di tre anni e si concludono con il diploma di alta formazione.
(5) Può accedere agli istituti tecnici superiori chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, chi è in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un corso di formazione quadriennale e chi è in possesso del diploma di maestro artigiano/maestra artigiana.
(6) I diplomi rilasciati al termine dei corsi di alta formazione sono equipollenti, a tutti gli effetti, ai diplomi ai sensi e agli effetti della normativa comunitaria. In ogni caso i diplomi sono equipollenti ai diplomi rilasciati al termine dei corsi degli istituti tecnici superiori istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.11)