(1) La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.
(2) Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
(3) Allo scopo di salvaguardare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato del lavoro.
(4) La provincia promuove altresì attività di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla formazione professionale, pubblico e privato, nonché progetti di sperimentazione guidata, iniziative di ricerca, di documentazione e di studio.
(5) Le azioni formative sono prioritariamente destinate a persone residenti in provincia di Bolzano. La Giunta provinciale può prevedere eccezioni con delibera nei limiti dei posti disponibili.2)
(6) L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.