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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 6 (Controlli)  

(1) L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi effettua controlli a campione dei progetti depositati nei comuni, nonché ispezioni delle costruzioni e installazioni in corso e di quelle ultimate, prima del rilascio della licenza d'uso, riferendo al sindaco competente in caso di accertamento di inosservanza delle norme della presente legge.

(2) L'Ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento sui progetti inoltratigli su propria richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stata comunicata la determinazione o senza che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione della relazione tecnica dell'ufficio.

(3) In caso di accertata inosservanza delle norme concernenti le materie di cui all'articolo 1, il sindaco ordina al proprietario o al titolare dell'attività di eseguire i lavori necessari per l'eliminazione delle inosservanze entro i tempi tecnici necessari.

(4) In tutti gli edifici ed impianti per i quali è già stata rilasciata la licenza d'uso, l'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e, relativamente a problemi connessi con gli inquinamenti, i competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente possono effettuare ispezioni e controlli e richiedere la documentazione tecnica e le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

(5) I funzionari tecnici incaricati del servizio ispettivo relativamente alle materie di prevenzione incendi, nonché alla sicurezza ed al contenimento energetico degli impianti di riscaldamento ricevono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con le attribuzioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R., 28 marzo 1975, n. 474, integrato dall'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

(6) In caso di constatata inosservanza o carenza di applicazione delle norme vigenti nelle materie di cui all'articolo 1, il funzionario rilascia al responsabile o al conduttore o al proprietario dell'impianto copia del verbale di ispezione contenente le prescrizioni secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 16 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41. Qualora le verifiche necessitino di analisi o di valutazioni d'eseguibilità non immediata, le eventuali prescrizioni vengono notificate al proprietario dell'impianto dall'ufficio competente. Copia del verbale viene trasmessa d'ufficio al sindaco competente, se le prescrizioni in esso contenute comportano adempimenti per il comune.

(7) Per determinati controlli da effettuarsi periodicamente sugli impianti di riscaldamento al fine di misurare che i prodotti della combustione non superino i valori-limite fissati dalle leggi vigenti, per verificare i dispositivi per la tutela delle acque da inquinamento e lo stato generale dell'impianto, possono essere incaricati, mediante deliberazione della Giunta provinciale, gli spazzacamini. L'attività di controllo e verifica degli spazzacamini è sottoposta alla vigilanza dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e dell'ufficio tutela dell'aria. Le tariffe da applicarsi per l'attività di controllo e verifica degli spazzacamini devono essere approvate dalla Giunta provinciale. Nel caso gli uffici provinciali competenti constatino irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica degli spazzacamini, a carico dello spazzacamino responsabile si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca allo spazzacamino l'autorizzazione ad eseguire le verifiche di cui al presente comma.

(7/bis) Con regolamento di esecuzione possono essere definite altre categorie professionali abilitate allo svolgimento delle mansioni di controllo e verifica degli impianti di combustione di cui al comma 7.3)

3)
Il comma 7/bis è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
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