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In vigore al: 08/03/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 14 (Nomina dei direttori)     delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale nomina a tempo determinato il segretario/la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, di ripartizione e di ufficio. 20)

(2) La nomina, eccettuata quella a direttore d’ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttori d’ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L’assunzione dell’incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l’iscrizione nell’albo degli aspiranti dirigenti già acquisita  .21) 

(3) La nomina del segretario generale/della segretaria generale avviene su proposta del/della Presidente della Provincia, per la durata di cinque anni; la nomina a direttore o direttrice di dipartimento avviene su proposta del/della componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del/della proponente; la nomina a direttore o direttrice di ripartizione e di ufficio avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, d’intesa con il/la Presidente della Provincia, sentito il segretario generale/sentita la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale o di dipartimento prepo-sto/preposta, per un periodo di quattro anni. 22)

(3/bis)  La nomina del direttore/della direttrice generale avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, per la durata di cinque anni. 23)

(4)  Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

(5)  Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

(6) La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione su proposta del/della Presidente della Provincia o del/della componente di Giunta competente, sentito/sentita rispettivamente il segretario/la segretaria generale o il direttore/la direttrice generale. 24)

(7)  La nomina dei direttori è rinnovabile.

[(8)  Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell’ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali.] 25) 26)

(9)  Nell’ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’amministrazione provinciale, enti dipendenti della Provincia e di società controllate, disposti in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento dei predetti incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi. 27)

(10)  Il termine degli incarichi di cui al comma 9 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni. 27)

(11)  Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.27)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
massimeDelibera N. 3384 del 18.09.2000 - Determinazione dei requisiti professionali per la nomina dei direttori delle singole strutture dirigenziali della Provincia e revoca (modificata con delibera N. 3359 del 23.9.2002)
20)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
21)
Il comma 2 prima è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
22)
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 3, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
23)
L'art. 14, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 13, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
24)
L'art. 14, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 5, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
25)
L'art. 14, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
26)
L'art. 14, comma 8, così come introdotto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.
27)
I commi 9, 10 e 11 sono stati aggiunti dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
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