(1) Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali nonché gli uffici posti alle dipendenze di ciascun/ciascuna componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5. Il/la Presidente della Provincia può istituire un apposito dipartimento per le strutture dirigenziali di sua competenza e non collocate nella segreteria generale.
(2) Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le strutture dirigenziali.
(3) La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra i/le componenti della Giunta provinciale.10)